Statuto
dell’Associazione Nazionale “NEMBO”
“… e per rincalzo il cuore!”
Articolo 1
COSTITUZIONE
Il 25 Aprile 1986 con rogito Notarile di
pari data n° 47.986 presso lo studio del Notaio Giacomo Vittorio Busilacchio in
Cormons (GO) è stata costituita l'Associazione Nazionale “Nembo”.
Il presente Statuto rispetta il codice civile ed è stato aggiornato alla luce
della Legge 383 del 2000.
L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
Gli scopi dell'Associazione sono previsti all'art. 2 del presente statuto.
La sede dell'Associazione è in piazza Unità d’Italia 4 c/o Pro Loco Cervignano
del Friuli (UD).
Articolo 2
FINALITA'
Gli scopi dell'Associazione sono:
1.
Suscitare e tenere vivo l'amore di Patria e il ricordo
delle gloriose tradizioni del "Nembo" in tutti coloro che, in guerra e in pace,
ne hanno servito e ne serviranno la Bandiera.
2.
Tenere desta la memoria degli "uomini del Nembo" Caduti
per la Patria quali esempi di nobili virtù militari, di virile forza morale, di
coraggio e di generosa dedizione al dovere.
3.
Rafforzare i vincoli di solidarietà e fratellanza tra
tutti gli appartenenti al "Nembo" in servizio e in congedo.
4.
Sviluppare rapporti di collaborazione con altre
Associazioni d'Arma, di Corpo e combattentistiche.
5.
Promuovere oppure affiancare manifestazioni culturali,
ricreative e sportive che siano utili all'espansione dell'Associazione, al
raggiungimento e al consolidamento delle finalità sociali.
Articolo 3
SOCI
Sono ammessi a far parte
dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello
Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e
si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti
soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio
Direttivo su domanda scritta del richiedente (su un apposito modulo allegato al
presente Statuto) nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità e
le altre informazioni utili all’ammissione. In base alle disposizioni di legge
675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed
impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del
socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al
versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal
Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria,
al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del
socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
·
Soci fondatori:
coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto
di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha
carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al
pagamento della quota sociale.
·
Soci effettivi:
coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio. Hanno diritto di voto
e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è
subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni
dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di
approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento
dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e
totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Articolo 4
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci possono partecipare con diritto di voto e di parola
alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione ed a tutte le
manifestazioni della vita associativa. Possono, inoltre, frequentare i locali
sociali nei giorni ed orari di apertura che verranno comunicati dal Consiglio
Direttivo e fregiarsi del distintivo dell'Associazione. I Soci ordinari sono
tenuti al versamento di un contributo annuo, stabilito dall'Assemblea dei Soci
su proposta del Consiglio Direttivo. La quota sociale dovrà essere corrisposta
al Tesoriere dal mese di Gennaio a quello di Aprile di ciascun anno.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti,
delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. I soci hanno
il dovere di difendere, soprattutto con l'esempio, le finalità sociali, di
collaborare per lo sviluppo morale e materiale dell'Associazione, di partecipare
alle sue manifestazioni e riunioni e di rispettarne lo Statuto.
Ciascun Socio dovrà essere munito di tessera sociale.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo
personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze
e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed
all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel
rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate
Articolo 5
PROVVEDIMENTI PER I SOCI
Il socio può recedere dall'associazione
mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell’Associazione. Il
recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del
quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri
previsti dall'art. 4 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale
e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere
comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato
luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione
utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione,
non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto
alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Ai Soci morosi da oltre un anno dovrà essere inviata una lettera di
richiamo a firma del Presidente su segnalazione del Segretario
dell'Associazione. Dopo aver accertato i motivi della morosità, trascorsi
sessanta giorni dall'invio della lettera, senza risultati, invierà proposta di
radiazione al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito.
Il Socio che arreca danno al buon nome dell'Associazione dovrà essere segnalato
al Presidente, che, dopo aver espletato tutti gli accertamenti interrogando
anche il Socio interessato, invierà al Consiglio Direttivo le sue conclusioni e
le conseguenti proposte che potranno prevedere l'archiviazione, il richiamo, la
sospensione o l'espulsione del Socio. Il Consiglio Direttivo deciderà nel
merito.
Articolo 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
·
l'Assemblea dei Soci;
·
il Consiglio Direttivo composto da massimo nove
(9) membri;
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Articolo 7
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L'assemblea è organo sovrano
dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e
effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente
dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
§
Avviso scritto da inviare con
lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per
l'incontro
§
Avviso affisso nei locali
della Sede almeno 20 giorni prima.
L'assemblea approva con la maggioranza del 50% dei Soci presenti anche
per delega più uno per scheda segreta quando nella votazione si tratta di
persone e per alzata di mano negli altri casi.
Decide:
1.
sull'approvazione del programma consuntivo dell'anno
precedente e in quello preventivo dell'anno in corso presentati dal Presidente;
2.
sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno
precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso;
3.
la misura della quota sociale per l'anno in corso;
4.
elegge ogni quattro (4) anni i membri del Consiglio
Direttivo. Discute e delibera su temi proposti dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti
i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Articolo 8
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
L'Assemblea in seduta straordinaria dei Soci è composta da
tutti i Soci dell'Associazione. Può
essere convocata in qualunque momento con le stesse modalità di avviso di quella
ordinaria dal Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un terzo di
tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento.
Decide:
§
su modifiche dello Statuto;
§
sul rinnovo del Consiglio Direttivo in caso di vacanza di oltre
la metà dei membri;
§
su iniziative di particolare urgenza, gravità o interesse;
§
sullo scioglimento dell'Associazione. In questo caso
l'Assemblea è valida con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi dei
Soci iscritti.
L'Assemblea straordinaria approva con la maggioranza di due terzi dei Soci
presenti in caso di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione.
Articolo 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da
massimo nove (9) membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ogni quattro
anni. Dura in carica per un quadriennio rinnovabile. Nella prima riunione elegge
tra i suoi membri:
-
il Presidente;
-
un Vice Presidente;
-
il Segretario;
-
il Tesoriere;
L'eventuale Presidente onorario ed il Presidente precedente
fanno parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente
inviata con sette (7) giorni di anticipo oppure quando il Presidente ne ravvisi
l'opportunità e con convocazione urgente del Presidente stesso.
La riunione di Consiglio è valida con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti.
Il Consiglio Direttivo, quando viene a mancare l'umanità dei consensi, delibera
a maggioranza semplice di voti espressi dai Consiglieri eletti o cooptati per
sostituzione, dal Presidente precedente a quello in carica e dall'eventuale
Presidente onorario. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede
la riunione.
Il Consiglio Direttivo:
1.
fissa gli indirizzi dell'attività
dell'Associazione
2.
compie tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria amministrazione
3.
redige e presenta all'assemblea il
rapporto annuale sulle attività dell'associazione
4.
redige e presenta
all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto
economico.
5.
ammette i nuovi soci
6.
esclude i soci salva
successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.5 del presente statuto;
7.
vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
8.
dirime gli eventuali conflitti tra Soci;
9.
organizza ed effettua una volta all'anno la Festa
della Associazione con cerimonia pubblica in concomitanza dell'anniversario
della battaglia di Case Grizzano;
10.
provvede ogni anno ad organizzare a favore dei Soci una visita di omaggio alla
Bandiera del "Nembo";
11.
cura i rapporti di fraterna amicizia con i Comandanti del "Nembo";
12.
stabilisce cordiali rapporti di solidarietà e di collaborazione con i Comandi
Militari e con le autorità locali.
Articolo 10
IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. E'
eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione. Dura in
carica quattro (4) anni ed è rinnovabile. Il Presidente dirige e coordina tutte
le attività per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. Assume le
decisioni urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua
prima riunione successiva. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
Direttivo. In caso di sua assenza temporanea viene sostituito per le pratiche
correnti dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano in successione
di età. In caso di dimissioni o di sua indisponibilità permanente viene
sostituito entro due (2) settimane con elezione del Consiglio Direttivo,
convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in successione di
età a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee con
diritto al voto ed all'intervento.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce
ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia
in caso di seduta ordinaria che straordinaria.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.
Articolo 11
IL VICE PRESIDENTE
Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua
prima riunione tra i Consiglieri eletti. Dura in carica quattro (4) anni
rinnovabili. Collabora con il Presidente per la realizzazione delle finalità
dell'Associazione. Sostituisce per le pratiche correnti e per quelle di cui
riceve delega, il Presidente in sua assenza temporanea. In caso di dimissioni o
di indisponibilità permanente del Presidente convoca entro due (2)
settimane il Consiglio Direttivo per la
sua sostituzione.
Articolo 12
IL SEGRETARIO
Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua
prima riunione tra i Consiglieri eletti oppure cooptate tra i Soci per sue
specifiche attitudini e disponibilità. Dura in carica quattro (4) anni
rinnovabili. Emana le circolari riguardanti l'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla verbalizzazione di tutte le
riunioni di Consiglio e delle Assemblee dei Soci. Emana gli inviti per le
riunioni di Consiglio e per le Assemblee. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci ed
il carteggio dell'Associazione. Collabora con il Presidente alla corretta
esecuzione di iniziative e manifestazioni per la realizzazione delle finalità
sociali.
Articolo 13
IL TESORIERE
Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua
prima riunione tra i Consiglieri eletti oppure cooptate tra i Soci per sue
specifiche attitudini e disponibilità. Dura in carica quattro (4) anni
rinnovabili. Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria
dell'Associazione, dà parere consultivo sulle delibere comportanti spese,
elabora e sottoscrive annualmente in occasione della Assemblea ordinaria dei
Soci il bilancio consuntivo e preventivo.
Articolo 14
I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento
dell'associazione provengono:
§
dalle quote versate dai soci nella
misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
§
dai contributi, donazioni, lasciti
in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano
in contrasto con gli scopi sociali.
§
da iniziative promozionali
Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a
condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano
la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi
dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i
finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Articolo 15
BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati
dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto
palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione
del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno
successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è
depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima
dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo
è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le
maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso
la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere
consultato da ogni associato.
Articolo 16
MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la
presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto
con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge
italiana.
Articolo 17
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le
disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.
Articolo 18
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
in seduta straordinaria secondo le norme previste all'articolo 8 del presente
Statuto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento
dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del
patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio
sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di
promozione sociale di finalità similari.
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