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Associazione Nazionale |
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STATUTO Articolo 1 COSTITUZIONE Il 25 Aprile 1986 con rogito Notarile di pari data n° 47.986 presso lo studio del Notaio Giacomo Vittorio Busilacchio in Cormons (GO) è stata costituita l'Associazione Nazionale "Nembo". L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. Gli scopi dell'Associazione sono previsti all'art. 2 del presente statuto. La sede dell'Associazione è a Cervignano del Friuli. Articolo 2 Gli scopi dell'Associazione sono:
Articolo 3 Possono essere Soci, a domanda, tutti coloro che hanno appartenuto a:
Possono essere, altresì, Soci:
Articolo 4 I soci possono essere:
Articolo 5 I Soci possono partecipare con diritto di voto e di parola alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione ed a tutte le manifestazioni della vita associativa. Possono, inoltre, frequentare i locali sociali nei giorni ed orari di apertura che verranno comunicati dal Consiglio Direttivo e fregiarsi del distintivo dell'Associazione. I Soci ordinari sono tenuti al versamento di un contributo annuo, stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La quota sociale dovrà essere corrisposta al Tesoriere dal mese di Febbraio a quello di Aprile di ciascun anno. I soci aderenti e quelli sostenitori non appartenenti al "Nembo" non possono ricoprire cariche sociali né votare. I soci hanno il dovere di difendere, soprattutto con l'esempio, le finalità sociali, di collaborare per lo sviluppo morale e materiale dell'Associazione, di partecipare alle sue manifestazioni e riunioni e di rispettarne lo Statuto. Ciascun Socio dovrà essere munito di tessera sociale. Articolo 6 La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità o per indegnità. Le dimissioni dovranno essere presentate direttamente al Presidente dell'Associazione entro il mese di Ottobre di ciascun anno e saranno valide dal 1° Gennaio dell'anno seguente anche per quanto riguarda il pagamento della quota sociale. Ai Soci morosi da oltre un anno dovrà essere inviata una lettera di richiamo a firma del Presidente del Collegio dei "probiviri" su segnalazione del Segretario dell'Associazione. Il Collegio dei probiviri, dopo aver accertato, dopo aver accertato i motivi della morosità, trascorsi sessanta giorni dall'invio della lettera, senza risultati invierà proposta di radiazione al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito. Il Socio che arreca danno al buon nome dell'Associazione dovrà essere segnalato al Presidente del Collegio dei probiviri, che, dopo aver espletato tutti gli accertamenti interrogando anche il Socio interessato, invierà al Consiglio Direttivo le sue conclusioni e le conseguenti proposte che potranno prevedere l'archiviazione, il richiamo, la sospensione o l'espulsione del Socio. Il Consiglio Direttivo deciderà nel merito. Articolo 7 Sono organi dell'Associazione:
Articolo 8 L'Assemblea ordinaria dei Soci è composta da tutti i Soci
ordinari dell'Associazione. Viene convocata dal Presidente nel mese di Gennaio
di ciascun anno solare in prima convocazione con la presenza del 50% più uno di
Soci e in seconda convocazione con almeno un'ora di distanza dalla prima
qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso di convocazione, accompagnato
dall'ordine del giorno, dovrà essere inviato venti giorni prima della data di
effettuazione dell'Assemblea. L'assemblea approva con la maggioranza del 50% dei
Soci presenti anche per delega più uno per scheda segreta quando nella votazione
si tratta di persone e per alzata di mano negli altri casi. Ciascun Socio non
potrà avere più di una delega.
Elegge ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti. Discute e delibera su temi proposti dal Consiglio Direttivo. Articolo 9 L'Assemblea straordinaria dei Soci è composta da tutti i Soci ordinari dell'Associazione. Può essere in qualunque momento con le stesse modalità di avviso di quella ordinaria del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un terzo di tutti i Soci iscritti. Decide:
L'Assemblea straordinaria approva con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti in caso di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione. Ogni socio non potrà avere più di una delega. Articolo 10 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da sette
membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ogni quattro anni. Dura in
carica per un quadriennio rinnovabile. Nella prima riunione elegge tra i suoi
membri: L'eventuale Presidente onorario ed il Presidente precedente
fanno parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni tre mesi su convocazione del Presidente inviata con sette giorni di anticipo oppure quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità e con convocazione urgente del Presidente stesso. La riunione di Consiglio è valida con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo, quando viene a mancare l'umanità dei consensi, delibera a maggioranza semplice di voti espressi dai Consiglieri eletti o cooptati per sostituzione, dal Presidente precedente a quello in carica e dall'eventuale Presidente onorario. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo:
Articolo 11 Il Collegio dei Probiviri è composto dai primi tre Soci nella graduatoria degli eletti ogni quadriennio dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Collegio, nella prima riunione provvede a nominare nel suo interno il Presidente. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili; in caso di vacanze sono sostituiti dagli eletti in ordine della graduatoria di riserva e, se tale graduatoria è completata, sono sostituiti fino al numero di due da Soci cooptati dal Consiglio Direttivo. Nel caso sia necessaria una ulteriore sostituzione dovrà essere convocata, a distanza di due settimane, una Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio che durerà in carica fino alla scadenza del quadriennio iniziale. Il Collegio dei Probiviri: Il Presidente o altro membro da lui delegato partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Articolo 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dai primi tre Soci nella graduatoria degli eletti ogni quadriennio dall'assemblea ordinaria dei Soci. Il Collegio, nella sua prima riunione, provvede a nominare nel suo interno il Presidente. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rinnovabili; in caso di vacanze sono sostituiti dagli eletti in ordine della graduatoria di riserva e, se tale graduatoria è completata, sono sostituiti fino al numero di due Soci cooptati dal Consiglio Direttivo. Nel caso sia necessaria una ulteriore sostituzione dovrà essere convocata, a distanza di due settimane, una Assemblea straordinaria per il rinnovo del Collegio che durerà in carica fino alla scadenza del quadriennio iniziale. Il Collegio dei Revisori dei conti: Il Presidente del Collegio o altro membro da lui delegato partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Articolo 13 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. E' eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione. Dura in carica quattro anni ed è rinnovabile. Il Presidente dirige e coordina tutte le attività per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. Assume le decisioni urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza temporanea viene sostituito per le pratiche correnti dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano in successione di età. In caso di dimissioni o di sua indisponibilità permanente viene sostituito entro due settimane con elezione del Consiglio Direttivo, convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in successione di età a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee con diritto al voto ed all'intervento. Articolo 14 Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione tra i Consiglieri eletti. Dura in carica quattro anni rinnovabili. Collabora con il Presidente per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. Sostituisce per le pratiche correnti e per quelle di cui riceve delega, il Presidente in sua assenza temporanea. In caso di dimissioni o di indisponibilità permanente del Presidente convoca entro due settimane il Consiglio Direttivo per la sua sostituzione. Articolo 15 Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione tra i Consiglieri eletti oppure cooptate tra i Soci per sue specifiche attitudini e disponibilità. Dura in carica quattro anni rinnovabili. Emana le circolari riguardanti l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla verbalizzazione di tutte le riunioni di Consiglio e delle Assemblee dei Soci. Emana gli inviti per le riunioni di Consiglio e per le Assemblee. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci ed il carteggio dell'Associazione. Collabora con il Presidente alla corretta esecuzione di iniziative e manifestazioni per la realizzazione delle finalità sociali. Articolo 16 Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione tra i Consiglieri eletti oppure cooptate tra i Soci per sue specifiche attitudini e disponibilità. Dura in carica quattro anni rinnovabili. La carica di Tesoriere può essere abbinata a quella di Segretario. Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione. Il Tesoriere dà parere consultivo sulle delibere comportanti spese. Il Tesoriere elabora e sottoscrive annualmente in occasione della Assemblea ordinaria dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo. Articolo 17 Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione tra i Consiglieri eletti oppure cooptate tra i Soci per sue specifiche attitudini e disponibilità. Dura in carica quattro anni rinnovabili. Provvede, sulla base delle disposizioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, alla elencazione, conservazione, manutenzione e impiego delle strutture mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione oppure affidate alla sua custodia. Articolo 18 Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione tra i Consiglieri eletti oppure cooptate tra i Soci per sue specifiche attitudini e disponibilità. Dura in carica quattro anni rinnovabili. Collabora con il Presidente sulla scelta dei locali e di aree per manifestazioni, convegni e riunioni conviviali. Provvede alla sistemazione di locali e spazi sulla base delle disposizioni del Presidente. Provvede, dopo aver sentito il parere del Presidente, alla compilazione dei programmi e dello schema protocollare delle manifestazioni e ne cura l'applicazione. Cura i rapporti con agenzie ed esercenti nel caso di iniziative culturali e ricreative. Riceve con la collaborazione di altri Soci gli ospiti per manifestazioni e riunioni dell'Associazione. Articolo 19 Viene eletto dal Consiglio Direttivo subentrante nella sua prima riunione tra i Consiglieri eletti oppure cooptate tra i Soci per sue specifiche attitudini e disponibilità. Provvede a pubblicizzare l'attività sociale mantenendo frequenti, cordiali e proficui rapporti con i rappresentanti di tutti i mezzi di comunicazione. Articolo 20 Tutte le cariche elettive sono assunte a titolo di volontariato e non sono retribuite. Analogamente deve intendersi per ogni incarico svolto da Soci per l'Associazione ad eccezione di rimborsi di spese sostenute. Articolo 21 Tutti i Soci si impegnano ad osservare le norme del presente Statuto e l'obbligo di sottoporre ogni eventuale controversia attinente all'Associazione agli organi di giustizia sociale. Articolo 22 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le norme previste all'articolo 9 del presente Statuto. Articolo 23 Il Consiglio Direttivo può costituire Sezioni nelle località dove risiedono almeno 12 Soci che ne presentino richiesta scritta indicando il nominativo di un Presidente ed un Segretario di Sezione, responsabili del suo funzionamento sulla base del presente Statuto e delle direttive in esso contenute. |
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